Art. 11.
(Accelerazione delle procedure di affidamento preadottivo e di adozione).

      1. Al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'esercizio del diritto alla famiglia, il Ministro delle politiche per la famiglia promuove interventi volti ad accelerare le procedure di affidamento preadottivo e di adozione.
      2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 22:

              1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I richiedenti, durante l'espletamento delle indagini di cui al comma 4, hanno il diritto di farsi assistere dalle associazioni per la promozione della famiglia riconosciute ai sensi della legislazione vigente in materia. In particolare, le coppie che hanno fatto richiesta di adozione possono chiedere e ottenere che soggetti in possesso di adeguata professionalità presenzino ai colloqui con gli assistenti sociali o con gli addetti delle aziende sanitarie locali cui sono stati delegati i compiti di indagine»;

              2) al comma 4:

                  2.1) al primo periodo, le parole: «che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere avviate entro trenta giorni dal deposito della domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni competente per territorio e concludersi entro i successivi novanta giorni»;

                  2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gravi motivi e con provvedimento motivato il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di novanta giorni»;

          b) all'articolo 25:

              1) al comma 1, le parole: «decorso un anno dall'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento»;

              2) al comma 3, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di sei mesi»;

          c) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: «immediatamente trascritta» sono sostituite dalle seguenti: «trascritta entro tre giorni».

 

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